.. Stabile organizzazione designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività [Definizione di stabile organizzazione secondo il trattato Italia America contro la doppia imposizione: Art.5; Par1]
Quando un’azienda italiana deve pagare le tasse per vendite effettuate in America?
L'obbligo di pagare le tasse negli USA può sorgere anche senza una stabile organizzazione di impresa negli Stati Uniti
Premessa importante sui principi che regolano la tassazione dei redditi in America: Il concetto di “Source of income”, ovvero: dove viene prodotto il reddito ai fini della tassazione negli Stati Uniti? Nel caso, ad esempio, di vendite effettuate da una società italiana negli Stati Uniti, quando gli utili generati sono tassabili in America?
Il principio cardine alla base della tassazione negli Stati Uniti, sia che si tratti di redditi di impresa sia che si tratti di redditi di persone fisiche, è che un soggetto fiscale americano deve pagare le tasse sui redditi prodotti ovunque nel mondo. Per cui se io sono un soggetto fiscale americano e ricevo dei redditi dall'affitto di un appartamento a Parigi di mia proprietà, dovrò dichiarare l’affitto percepito nella mia dichiarazione dei redditi in America.
Esistono delle notevoli eccezioni naturalmente, ed è qui che si gioca la partita [per così dire] Il principio dunque è quello del “source of income” ovvero la fonte del reddito. Ne parleremo meglio in altre parti di questa sezione. Per ora basti dire che se il reddito prodotto è da considerarsi “US sourced” allora il percettore deve pagare le tasse negli Stati Uniti.
ETB - Engaged in Trade or Business
Il caso in cui un’azienda italiana deve pagare le tasse negli Stati Uniti
Spesso ci troviamo di fronte al caso di aziende italiane che da anni fanno esportazione e vendita dei propri prodotti negli Stati Uniti e che non si sono mai rese conto di aver prodotto redditi soggetti a tassazione negli Stati Uniti.
Il principio della fiscalità americana che guida l’assoggettamento del redditi prodotto da una azienda estera al pagamento delle tasse in America è quello dell’essere “engaged in trade or business [in America]” Ovvero se il modo o la struttura con cui l’azienda conduce le sue attività di vendita negli Stati Uniti è tale da configurare una stabile organizzazione negli Stati Uniti, ecco che i redditi d’impresa [o d’altro tipo] prodotti dall’azienda sono soggetti a tassazione negli Stati Uniti.
Il codice fiscale americano non descrive in modo chiaro ed esaustivo le forme dell’essere “ETB”, qualche esempio può aiutare:
- Azienda italiana senza uffici o rappresentanti vende in America con spedizione diretta dall’Italia al cliente americano: l’azienda non è engaged in trade or business e non deve fare la dichiarazione o pagare tasse in America.
- Azienda italiana si appoggia per le vendite in America ad un agente plurimandatario cui paga solo una commissione sul venduto. L'azienda spedisce dall'talia: la società italiana non è “ETB” e non deve fare la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti.
- La struttura di vendita dell’azienda italiana negli Stati Uniti è costituita da un agente mono o puri mandatario che stocca presso di sè un certo quantitativo di merci. L’agente americano ha facoltà di accettare ed evadere gli ordini nei confronti dei clienti americani: l’azienda italiana è “engaged in trade or business” [stabile organizzazione negli Stati Uniti] e come tale deve presentare la dichiarazione dei redditi e pagare le tasse sui redditi generati in America.
- L’azienda italiana per esportare negli Stati Uniti si appoggia ad un agente monomandatario ancorché senza magazzino: la società italiana è “engaged in trade or business” in America e DEVE presentare la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti
- Società italiana costituisce presso terzi un magazzino negli Stati Uniti d’America per svolgere attività di supporto post vendita [nel caso ad esempio di un magazzino di accessori e pezzi di ricambio]: vendere accessori e pezzi di ricambio in America è visto come attività di supporto alla vendita ai clienti americani e come tale costituisce attività “ETB” assimilabile ad avere una stabile organizzazione negli Stati Uniti. Come tale l’azienda italiana DEVE fare la dichiarazione dei redditi in America.
Nota finale sul concetto di ETB
Poichè il codice fiscale statunitense non definisce in maniera esaustiva quali sono i casi che valgono a determinare se una società italiana è “ETB” è necessario vagliare ogni caso a sè. È quello che secondo il fisco americano è una valutazione di "facts and circumstances"
Se si determina che una azienda italiana impegnata a vendere negli Stati Uniti è in effetti “engaged in trade or business” in America, allora sorge il problema di come determinare il reddito di impresa prodotto negli Stati Uniti e soggetto a tassazione in America. È questo l’argomento del prossimo capitolo di questa sezione dedicata alla fiscalità d’impresa negli Stati Uniti.
Da notare che ultimamente il fisco americano ha cominciato a considerare “ETB” anche i casi in cui l’azienda italiana invia del personale dall’Italia [export manager o altri] per visitare clienti in America e sollecitare ordini. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’azienda italiana partecipa ritualmente a più fiere di settore negli Stati Uniti.
Cosa costituisce una stabile organizzazione negli Stati Uniti?
Abbiamo visto che non è necessario avere una stabile organizzazione in America per fare sorgere l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi e di pagare le tasse negli USA. E questo per via del concetto di ETB discusso prima che vale ad attribuire la fonte del reddito [source of income] all'America.
È importante però capire cosa costituisce una stabile organizzazione d’impresa negli Stati Uniti agli occhi del fisco americano, perché i redditi prodotti in America da una stabile organizzazione sono sempre soggetti a tassazione negli Stati Uniti e l’azienda è obbligata a fare la dichiarazione dei redditi in America.
Il trattato Italia - America contro la doppia imposizione definisce il concetto di Stabile Organizzazione all'Articolo 5] che riportiamo in parte:
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) una officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; e
(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di indipendente di cui al paragrafo 5) - è considerata organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività di agenti indipendenti.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una organizzazione dell'altra."
I vari stati americani non sono vincolati dalle norme del trattato contro la doppia imposizione
Note conclusive circa la stabile organizzazione negli Stati Uniti d’America
La definizione di stabile organizzazione prevista dal trattato Italia America impegna solo lo stato federale. A livello dei vari stati americani le cose sono differenti perchè gli stati non sono vincolati dal trattato. Alcuni stati riconoscono le norme del trattato Italia America, ma quello che accade nella pratica è che la maggioranza degli stati ha la sua definizione di stabile organizzazione che vale a creare l'obbligo di dover fare la dichiarazione dei redditi e a pagare le tasse in quello stato.
Serve quindi esaminare le regole di ogni stato dove l'azienda italiana opera per capire se le modalità operative e di vendita integrano il concetto di stabile organizzazione a livello statale.
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