Trattato Convenzione Italia America per evitare la doppia imposizione con gli Stati Uniti

ExportUSA ha riscritto il Trattato Convenzione Italia America contro la Doppia Imposizione per renderne più facile la lettura e la comprensione

Cos'è la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali?

La Legge n. 20/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64/09, rappresenta un accordo tra Italia e USA volto a risolvere questioni legate alla tassazione dei contribuenti, focalizzandosi sulle regole per evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte.

In questa pagina troverete il Trattato riscritto da ExportUSA guardandolo dal punto di vista di una società italiana che opera in America: sia direttamente dall'Italia oppure attraverso una stabile organizzazione negli Stati Uniti.

In questo modo il Trattato perde la sua "neutralità", se vogliamo, perché scritto in questo modo si applica solo alla situazione italiana, ovvero a quella di una società italiana che si trova ad operare negli Stati Uniti e diventa molto più facile da leggere e da interpretare.

Nella versione del Trattato pubblicato su questa pagina, non troverete più espressioni del tipo:

Le espressioni in grassetto le abbiamo sostituite tutte con i nomi degli stati, Italia o America a secondo del caso, per rendere più agevole la lettura e la comprensione delle norme del Trattato Italia America. Ecco come è stata riscritta la norma sui dividendi per esempio:

Abbiamo eliminato dalla revisione del Trattato tutti quegli articoli che, pur importanti, hanno poca rilevanza pratica per quel tipo di aziende italiane che tipicamente si rivolge ad ExportUSA per operare sul mercato americano.

Per trasparenza ribadiamo che la versione del Trattato che si trova su questa pagina NON è quella originale ma solo una riscrittura della stessa per trarne una versione più facile da utilizzare da parte del residente fiscale italiano sia esso persona fisica o una società.

Speriamo vivamente che lo sforzo venga apprezzato.

Buona lettura.. ;-)


Versione italiana del Trattato Italia America per evitare la doppia imposizione
 

Testo modificato della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America contro la doppia imposizione


Art. 1]
Soggetti: Persone fisiche e giuridiche interessate dalla normativa Italia/America sulla doppia imposizione

1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti italiani, americani, o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente può assoggettare ad imposizione:

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano:

Art. 2]
Imposte considerate dal trattato Italia/America contro la doppia imposizione

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente.

2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive, ma soltanto la parte di tale imposta che è considerata imposta sul reddito in conformità al paragrafo 2(c) dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione); ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicata come "imposta italiana")

3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti italiane e americane si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l'applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni o le decisioni giudiziarie.
 

Art. 3]
Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(i) in Italia: il Ministero delle finanze;
(ii) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato;

(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(ii) una persona o associazione di persone che costituisce un ente governativo di uno Stato contraente o di una suddivisione politica, amministrativa o di un ente locale di uno Stato contraente;
(iii) una persona che è interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di uno Stato contraente, a condizione che:

     (A) sia organizzata in conformità alla legislazione dello Stato contraente,
     (B) i suoi profitti siano accreditati sul suo conto senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di privati;
     (C) all'atto dello scioglimento, i suoi beni siano assegnati allo Stato contraente, suddivisione politica o amministrativa o ente locale; e

(iii) un fondo o trust pensionistico di una persona di cui al sub-paragrafo (i) o (ii) costituito e gestito esclusivamente per amministrare o elargire indennità pensionistiche di cui all'articolo 19 (Funzioni pubbliche); a condizione che l'ente di cui ai commi (ii) e (iii) non eserciti attività commerciali.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4]
Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione, o di ogni altro criterio di natura analoga, a condizione che:

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente in Italia e negli Stati Uniti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente in Italia e in America, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per determinare le modalità di applicazione della Convenzione nei confronti di detta persona.
 

Art. 5]
Stabile organizzazione di una società italiana negli Stati Uniti

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" negli Stati Uniti da parte di una società italiana se:

4. Una persona che agisce in America per conto di un'impresa italiana, diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5, è considerata "stabile organizzazione" in America, se dispone in America di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in America a nome dell'impresa italiana, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa italiana abbia una stabile organizzazione in America, per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività di agenti indipendenti.

6. Il fatto che una società residente in Italia controlli o sia controllata da una società residente in America ovvero svolga la sua attività in America (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
 

Art. 6]
Redditi immobiliari percepiti in America da un residente italiano

1. I redditi che un residente fiscale italiano, ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, situati negli Stati Uniti, sono imponibili negli Stati Uniti.

2. L'espressione "beni immobili" ("real property") ha il significato che ad essa è attribuito dalle norme fiscali e dal diritto statunitense. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria.

Sono altresì considerati "beni immobili”, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili negli Stati Uniti.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili in America di proprietà di un'impresa italiana nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati in America per l'esercizio di una professione indipendente.
 

Art. 7]
Utili delle imprese italiane in America

1. Gli utili di un'impresa italiana generati negli negli Stati Uniti sono imponibili soltanto in Italia, a meno che l'impresa italiana non svolga la sua attività anche in America per mezzo di una stabile organizzazione in America. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili in America, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione in America.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa italiana svolge la sua attività negli Stati Uniti per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione in America, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attività svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute sia in America, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione in America per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione in America sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 (Utili delle imprese), del paragrafo 4 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell'articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell'articolo 12 (Royalty), del paragrafo 2 dell'articolo 13 (Utili di capitale), dell'articolo 14 (Professioni indipendenti) e del paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri redditi), i redditi o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione in America o base fissa durante la sua esistenza sono imponibili in America anche se i pagamenti sono differiti fino a quando la stabile organizzazione o base fissa in America abbia cessato di esistere.

7. Quando gli utili generati in America comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
 

Art. 8]
Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti di un'impresa italiana derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in Italia.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
 

Art. 9]
Imprese associate

1. Allorché:

nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché l’Italia includa tra gli utili di un'impresa italiana - e di conseguenza assoggetta a tassazione in Italia - gli utili per i quali un'impresa negli Stati Uniti è stata sottoposta a tassazione in America e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa in Italia se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l’America procede ad un aggiustamento adeguato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Per determinare tali aggiustamenti, si dovrà tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e, in ogni caso, essi dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 (Procedura amichevole)
 

Art. 10]
Dividendi pagati da una società americana ad una società o ad un residente italiano

1. I dividendi pagati da una società americana ad un residente fiscale italiano [persona fisica o società] americano sono imponibili in Italia.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche in America, ed in conformità alla legislazione americana, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente italiano, l'imposta così applicata non può eccedere:

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente fiscale Italiano, eserciti la sua attività America, e la società che paga i dividendi è anch’essa un soggetto fiscale americano, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione situata in America, oppure una professione indipendente mediante una base fissa sempre situata in America e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in America, secondo la normativa fiscale americana.

5. Qualora una società con stabile organizzazione in Italia ma non in America, ricavi utili o redditi da attività svolte in America, Stati Uniti non possono applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un soggetto fiscale americano o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in America, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione, sugli utili non distribuiti della società, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 6, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi negli Stati Uniti.

6. Una società con stabile organizzazione in Italia che ha una stabile organizzazione negli Stati Uniti o che è assoggettata ad imposizione in America su base netta sui propri redditi che sono imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) può essere assoggettata in America ad un'imposta aggiuntiva rispetto alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione.
Detta imposta, tuttavia, può essere applicata solamente alla parte degli utili d'impresa della società italiana attribuibili alla stabile organizzazione in America, ed alla parte di reddito di cui alla frase precedente che è soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale), che, per quanto riguarda l'Italia, è costituita da un importo analogo all'ammontare equivalente dei dividendi e, per quanto riguarda gli Stati Uniti, è costituita dall'ammontare equivalente dei dividendi di tali utili o redditi.

7. L'imposta di cui al paragrafo 6, non può essere applicata con un'aliquota eccedente l'aliquota indicata al paragrafo 2 (a).

8. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente che sia un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi.

9. Il sub-paragrafo (a) del paragrafo 2 non si applica nel caso di dividendi pagati da una RIC (Regulated Investment Company - Società per investimenti regolamentati) statunitense oppure da una REIT (Real Estate Investment Trust - Fondo comune d'investimento immobiliare) statunitense. Nel caso di dividendi di una RIC, si applica il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2. Nel caso di dividendi pagati da una REIT, il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2 si applica soltanto se:

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento delle azioni o di altri diritti in relazione ai quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.
 

Art. 11]
Interessi pagati da una società americana ad un residente fiscale italiano [persona fisica o società italiana]

1. Gli interessi provenienti da investimenti e attività negli Stati Uniti e pagati ad un residente italiano sono imponibili soltanto in Italia.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche in America ed in conformità alla normativa fiscale americana, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente fiscale italiano [persona fisica o società], l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante quanto previsto al paragrafo 2, gli interessi non sono tassati in America se:

4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

I redditi di cui all'articolo 10 (Dividendi) non sono considerati interessi ai fini della presente Convenzione.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente fiscale italiano, eserciti negli Stati Uniti, da cui provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione in America, oppure una professione indipendente mediante una base fissa in America, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in America secondo la normativa fiscale americana.

6. Gli interessi si considerano provenienti dall’America quando il debitore è lo Stato americano stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente americano.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso o no residente fiscale in Italia, ha in America una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dagli Stati Uniti, paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pacati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione italiana e americana e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Nel caso degli Stati Uniti, l'eventuale eccedenza dell'ammontare degli interessi imputabili agli utili di una società residente dell'altro Stato contraente che sono attribuibili ad una stabile organizzazione negli Stati Uniti oppure assoggettati ad imposta negli Stati Uniti ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) in relazione agli interessi pagati da detta stabile organizzazione o attività commerciale o industriale negli Stati Uniti, si considera proveniente dagli Stati Uniti e percepita da un residente fiscale italiano, che ne è il beneficiario effettivo. L'imposta applicata ai sensi del presente articolo su tali interessi non può eccedere l'aliquota indicata al paragrafo 2 (10%)

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei crediti in relazione ai quali sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.
 

Art. 12]
Royalty pagate da una società americana ad una società italiana o a una persona fisica residente fiscale Italiana

1. Le royalty provenienti dagli Stati Uniti e pagate ad un residente fiscale italiano [persona fisica o società] sono imponibili in Italia.

2. Tuttavia, tali royalty possono essere tassate anche negli Stati Uniti, paese dal quale le royalty provengono ed in conformità alla normativa fiscale americana, ma se la persona che percepisce Le royalty ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le royalty provenienti dagli Stati Uniti e pagate ad un residente fiscale italiano [società o persona fisica] per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad esclusione deLe royalty relativi al software per computer, alle pellicole cinematografiche, alle pellicole, ai nastri magnetici o ad altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) sono imponibili soltanto in America se tale residente è il beneficiario effettivo delle royalty.

4. Ai fini del presente articolo il termine "royalty" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo delle royalty, residente italiano, eserciti negli Stati Uniti, dal quale provengono le royalty, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione situata in America, oppure una professione indipendente mediante una base fissa in America, ed i diritti o i beni dal cui sfruttamento sorgono le royalty si ricolleghino effettivamente ad esse.
In tal caso, le royalty sono imponibili in America secondo la legislazione vigente.

6. Le royalty si considerano provenienti dagli Stati Uniti quando il debitore è lo Stato Americano, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente fiscale americano. Tuttavia, quando la persona che paga le royalty, sia essa residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita è stato contratto l'obbligo al pagamento dele royalty e tali royalty sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, le royalty stesse si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. Nonostante le precedenti disposizioni del presente paragrafo, le royalty relative all'uso o alla concessione in uso di diritti o beni in America possono considerarsi provenienti dall’America.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare delle royalty, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagate, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti in relazione ai quali sono pagate le royalty sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.
 

Art. 13]
Utili di capitale generati negli Stati Uniti

1. Gli utili che un residente fiscale italiano ritrae dalla alienazione di beni immobili situati negli Stati Uniti sono imponibili negli Stati Uniti.

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa italiana ha negli Stati Uniti, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente fiscale italiano in America per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in America.

3. Gli utili che un'impresa italiana ritrae dalla alienazione di navi o di aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in Italia.

4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto in Italia.
 

Art. 14]
Professioni indipendenti esercitate in America da cittadini italiani o residenti fiscali italiani

1. I redditi che una persona fisica residente in Italia ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in Italia, a meno che tali servizi non siano prestati negli Stati Uniti e la persona fisica disponga abitualmente negli Stati Uniti di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma in tal caso i redditi sono imponibili negli Stati Uniti unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione "servizi personali a carattere indipendente" comprende, pur senza esservi limitata, le attività di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
 

Art. 15]
Lavoro subordinato svolto da un cittadino italiano negli Stati Uniti

1. Salve le disposizioni degli articoli 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18 (Pensioni, ecc.), 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti ed apprendisti), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente fiscale o cittadino italiano riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in Italia, a meno che tale attività non venga svolta negli Stati Uniti. Se l'attività è qui svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili negli Stati Uniti.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente italiano riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in America sono imponibili soltanto in Italia se:

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato regolarmente svolto a bordo di navi o aeromobili utilizzati da un'impresa italiana in traffico internazionale sono imponibili in Italia.
 

Art. 16]
Compensi e gettoni di presenza per l’attività di membro del consiglio di amministrazione di una società residente fiscale americano da parte di un cittadino italiano o di un residente fiscale italiano

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente italiano riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione [..] di una società soggetto fiscale americano sono imponibili in America.
 

Art. 17]
Artisti e sportivi italiani per eventi ed esibizioni negli Stati Uniti

1. I redditi che un residente italiano ritrae dalle sue prestazioni personali svolte negli Stati Uniti in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, che sarebbero esenti da imposizione in America ai sensi delle disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), sono imponibili in America se:

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità, è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito può essere tassato in America, paese in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle imprese), 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato).

Ai fini di quanto precede, il reddito di un artista o di uno sportivo italiano non si considera attribuito ad un'altra persona se l'artista o lo sportivo italiano prova che né egli, né persone a lui legate da vincoli di parentela partecipano direttamente o indirettamente agli utili di detta altra persona in qualsiasi maniera ivi compresa la percezione di compensi differiti, di gratifiche, di onorari, di dividendi, di utili derivanti dalla partecipazione a società di persone o altre distribuzioni di utili.
 

Art. 18 Pensioni, ecc.

testo dell'articolo rimosso ai fini della presente trattazione
 

Art. 19 Funzioni pubbliche

testo dell’articolo rimosso ai fini della presente trattazione
 

Art. 20]
Professori ed insegnanti italiani che lavorano in America

1. Un professore od un insegnante italiano che soggiorna temporaneamente in America per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente in Italia, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione negli Stati Uniti per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca.

2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
 

Art. 21]
Studenti ed apprendisti italiani in America

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in America, un residente italiano e che soggiorna in America soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi presso un istituto di istruzione riconosciuto, o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in America, a condizione che tali somme provengano da fonti situate in Italia.
 

Art. 22]
Altri redditi generati negli Stati Uniti da cittadini o residenti fiscali italiani

1. Gli elementi di reddito di un residente italiano, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in Italia.

2. Le disposizioni del paragrafo 1] non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6 (Redditi immobiliari), nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente italiano, eserciti in America un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione situata in America, oppure una professione indipendente mediante una base fissa situata in America, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in America secondo la legislazione americana.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.
 

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

testo dell'articolo rimosso ai fini della presente trattazione
 

Art. 24]
Non-discriminazione

1. I cittadini italiani non sono assoggettati negli Stati Uniti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Tuttavia, ai fini dell'imposizione statunitense, i cittadini statunitensi che sono assoggettati ad imposta sulla base dell'utile mondiale, non si trovano nella stessa situazione dei nazionali italiani che non sono residenti degli Stati Uniti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa italiana ha in America non può essere in America meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese americane che svolgono la medesima attività in America. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo all’America di accordare ai residenti italiani le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9 (Imprese associate), del paragrafo 7 dell'articolo 11(Interessi) o del paragrafo 7 dell'articolo 12 (Royalty), gli interessi, le royalty e le altre spese pagate da un'impresa americana ad un residente italiano sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente americano.

4. Le imprese americane, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti italiani, non sono assoggettate in America ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura in America.

5. Ai fini di questo articolo, nonostante le disposizioni dell'articolo 2 (Imposte considerate), la presente Convenzione si applica alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate dall’America, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
 

Art. 25 Procedura amichevole

testo dell’articolo rimosso ai fini della presente trattazione
 

Art. 26 Scambio di informazioni

testo dell’articolo rimosso ai fini della presente trattazione
 

Art. 27 Agenti diplomatici e funzionari consolari

testo dell’articolo rimosso ai fini della presente trattazione

 

Precisazione importante sul Trattato Italia-America contro la doppia imposizione

 videointervista a Lucio Miranda riguardo precisazioni sul trattato Italia-America contro la doppia imposizione

Se sei un'impresa italiana che opera negli Usa verifica se vi sia un riconoscimento della stessa anche nello Stato federale USA in cui operi: la Convenzione vincola Italia e Stati Uniti ma solo a livello federale

Il Trattato contro la Doppia Imposizione riguarda soltanto la "tassazione sul reddito" e quindi NON tratta l'argomento della "sales tax" e soprattutto NON coinvolge i singoli Stati americani perché impegna SOLO lo Stato federale e la Repubblica Italiana.

Quali sono le conseguenze pratiche?

Se voi ritenete di non dover pagare le tasse a livello federale, perché il Trattato dice che non sono dovute, avete ragione. Però ricordatevi che dovete riguardare la stessa cosa anche a livello statale.

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