Le imposte di successione negli Stati Uniti
Trattato Italia - Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per provenire le evasioni fiscali in materia d'imposta sulle successioni
Strategie di ottimizzazione fiscale per ridurre o eliminare l'impatto delle tasse di successione in America
Seguendo il link qui sotto, potete visitare la pagina del sito di ExportUSA dedicata alla pianificazione fiscale volta a minimizzare, se non a eliminare, l'effetto della tassazione sulle successioni per gli investimenti in America. Possiamo già anticipare che il Trattato Italia America in tema di successioni [quello di cui trattiamo in questa pagina] è molto favorevole agli investitori italiani e l'Italia è uno dei pochissimi paesi ad avere un trattato di questo tipo così favorevole con gli Stati Uniti.
Per chi fosse interessato alla materia, questa è il link alla pagina del fisco federale americano [IRS] con la lista di tutti i paesi che hanno trattati sulle imposte di succesione con gli USA Invece questo è il link alla pagina del sito di ExportUSA dove si parla di pianificazione fiscale per ridurre l'impatto delle tasse di succesione negli Stati Uniti Come sempre rimaniamo disponibili ad ulteriori chiarimenti e allo scopo invitiamo a contattarci attraverso il nostro form di contatto nel sito.
Imposta di successione [Estate Tax] e imposte ereditarie Inheritance Tax] stato per stato in America
Occorre fare una netta distinzione tra l'imposta di successione che viene prelevata a valere sull'asse ereditario nella sua interezza ovvero su ciò che il testatario ha lasciato agli eredi, e la tassazione delle eredità che invece gravano in capo alla persona che riceve l'eredità ed è rapportata a quanto ricevuto. Solo pochi stati in America ancora adottano una qualche forma di tassazione sulle eredità. Lo stesso dicasi sulle Estate Tax che generalmente, quando sono dovute, sono soprattutto una forma di tassazione federale.
Come già fatto nel caso del Trattato Italia America per evitare la doppia imposizione, anche in questo caso abbiamo modificato il testo della Convenzione tra Italia e Stati Uniti per regolare le imposte di successione in modo da riflettere sol il punto di vista del contribuente cittadino italiano.
Articolo 1 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione
1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte applicate sui trasferimenti per causa di morte:
- a) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America: l'imposta federale sulle successioni (Federal estate fax), e
- b) Per quanto riguarda l'Italia: l'imposta sulle successioni e l'imposta sull'asse ereditario globale netto.
2. La presente Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.
Articolo 2 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione
1. Ai fini della presente Convenzione:
- a) Il termine "Stati Uniti" significa gli Stati Uniti d'America e, quando è usato in senso geografico, comprende soltanto gli Stati, i Territori della Alaska e delle Hawai, e il Distretto di Columbia.
- b) Il termine "Italia" significa la Repubblica italiana.
- c) Il termine "imposta" significa l'imposta federale sulle successioni applicata dagli Stati Uniti, o la imposta sulle successioni o quella sull'asse ereditario globale netto applicate dall'Italia, come il contesto richiede.
- d) Il termine "autorità competente" significa, nel caso degli Stati Uniti, il Commissioner of Internal Revenue, come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro, e, nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli Affari.
2. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte degli Stati Uniti, ogni termine non altrimenti definito ha, salvo che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha secondo le leggi interne degli Stati Uniti.
Articolo 3 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione
1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte, era un cittadino italiano domiciliato negli Stati Uniti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato è , ai fini dell'applicazione della imposta e ai fini del credito previsto nell'articolo 5], determinato esclusivamente secondo le seguenti regole:
- a) I beni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano.
- b) I beni mobili (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di seguito stabilita), e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre, forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati ai tempo della, morte o, se in transito, nel luogo di destinazione.
- c) I crediti (ivi compresi le obbligazioni, i paghero-cambiari e le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore risiede, o, se il debitore è una società nello Stato in cui o sotto le cui leggi la società è costituita o organizzata.d) Le azioni e le partecipazioni in società (incluse le azioni e le partecipazioni in società possedute a mezzo di fiduciario, quando la proprietà beneficiaria risulti in modo evidente da atto scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nello Stato in cui o sotto le cui leggi ciascuna società è costituita o organizzata.
- e) Le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo in cui dette navi ed aeromobili sono immatricolati.
- f) L'avviamento quale elemento attivo di un esercizio commerciale, industriale o professionale è considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'industria o la professione cui esso si riferisce sono esercitati.
- g) I brevetti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati o usati.
- h) I diritti di autore e di esclusività, i diritti relativi a lavori artistici e scientifici, i diritti o le licenze per l'uso di qualsiasi opera, di ogni lavoro artistico e scientifico coperti da diritti d'autore, i brevetti, i marchi di fabbrica o disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano possono essere esercitati.
- i) Tutti i beni diversi da quelli menzionati sono considerati esistenti nello Stato nel quale il de cujus era domiciliato al tempo della morte.
2. Ai fini di questa Convenzione, la questione se il de cujus, al tempo della morte, era un cittadino italiano domiciliato negli Stati Uniti e se il debitore vi era residente, è risolta in conformità delle leggi vigenti negli Stati Uniti.
Articolo 4 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione
Gli Stati Uniti, che applicano l'imposta nel caso di un de cujus il quale, al tempo della morte, non era cittadino americano e non era domiciliato in America, ma era cittadino italiano o era domiciliato in Italia:
- a) accorda la specifica esenzione che avrebbe concesso in forza delle proprie leggi se il de cujus fosse stato domiciliato in America, per un ammontare non inferiore alla proporzione nella quale il valore dei beni soggetti alla sua imposta stà al valore dei beni che sarebbero stati assoggettati alla sua imposta se il de cujus fosse stato domiciliato in America; e
- b) non tiene conto (eccetto ai fini del paragrafo a) di questo articolo e ai fini di qualunque altra riduzione proporzionale altrimenti prevista) dei beni situati fuori di esso, nel determinare l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.
Articolo 5 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione
1. Gli Stati Uniti, che applicano l'imposta nel caso di un de cujus che, al tempo della morte, era domiciliato in America o era un cittadino americano concede sulla propria imposta (calcolata senza detrazione per l'imposta applicata dall'Italia) una detrazione per l'ammontare della imposta applicata dall'Italia in relazione ai beni situati in Italia e inclusi, ai fini della tassazione, da entrambi gli Stati, ma per un ammontare non eccedente la quota dell'imposta applicata attribuibile a tali beni.
2. Ai fini di quest'articolo, l'ammontare dell'imposta negli Stati Uniti attribuibile a qualsiasi cespite determinato, è accertato dopo aver tenuto conto di ogni riduzione applicabile o di ogni detrazione d'imposta prevista in qualunque modo, eccetto la detrazione d'imposta autorizzata da questo articolo.
3. Ogni rimborso di imposta, cui si dia luogo per effetto delle disposizioni di questo articolo, è fatto senza corresponsione di interessi sull'ammontare rimborsato.
Articolo 6 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione
Le competenti Autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica nonchè ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.
Articolo 7 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione
Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le detrazioni o ogni altro beneficio concesso in base alla presente Convenzione vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.
Articolo 8 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione
L'Amministratore dell'eredità o gli aventi causa da essa, quando dimostrino che l'azione delle autorità fiscali di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le disposizioni di questa Convenzione, sono autorizzati a denunciare il fatto allo Stato contraente del quale il de cujus era cittadino al tempo della morte o del quale l'avente causa dalla eredità è cittadino, o se il de cujus al tempo della morte non era cittadino di nessuno degli Stati contraenti o se l'avente causa dall'eredità non è cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stata contraente nel quale il de cujus era domiciliato o residente al tempo della morte o nel quale l'avente causa dall'eredità è domiciliato o residente. Se il ricorso è ritenuto fondato, l'autorità competente dello Stato al quale il fatto fu denunziato, prenderà accordi con la autorità competente dell'altro Stato contraente allo scopo di evitare equamente la doppia tassazione in questione.
Articoli 9; 10; 11 - Testo omesso
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